Normativa Europea
Il 1°gennaio 2022 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento (UE) 2018/848 che delibera le norme sulla produzione biologica in Unione Europea promuovendone lo sviluppo sostenibile. Il Reg. 848 pone l’attenzione su importanti tematiche come: la biodiversità, la salvaguardia delle risorse ambientali e l’allevamento etico basato sul benessere animale. Tra gli obiettivi primari c’è quello di rafforzare la tutela del consumatore aumentandone la fiducia verso i prodotti biologici. Questo attraverso politiche che mirano a migliorare il livello di trasparenza e rendere più efficace il sistema dei controlli, oltre che sensibilizzare sui benefici dei prodotti bio.
Obiettivi e principi generali del nuovo regolamento (UE) 2018/848
Il Reg. UE 2018/848 afferma che l’agricoltura biologica è un sistema di gestione dell’azienda agricola e produzione alimentare che contribuisce a tutelare il clima e l’ambiente, a conservare la fertilità del suolo a lungo termine e ad avere un ambiente non tossico. Promuove, inoltre, le filiere corte e le produzioni locali, incoraggia il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione. Ha come obiettivo il mantenimento del patrimonio naturale oltre ad evitare e combattere l’impoverimento della sostanza organica del suolo, per questo utilizza sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica e di resistenza alle malattie. Molta attenzione è rivolta al benessere animale.
Principi generali
La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:
a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
b) preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;
c) assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la sostanza organica e l’aria;
d) produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell’acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;
e) garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione;
g) adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche;
h) escludere dall’intera catena dell’alimentazione biologica la clonazione animale, l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti;
i) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.